Al fine di evitare l’inizio e/o la prosecuzione di azioni riscossive, art. 1, comma 537 e ss. , Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013), ha introdotto nell’ordinamento un’ulteriore procedura attraverso la quale il contribuente può bloccare la riscossione coattiva di pretese che reputi non più dovute ed, in specifico caso, annullarle del tutto. Tale procedura, però, è stata novellata dall’art. 1 D.Lgs. n. 159/2015 e le novità inserite si applicano “automaticamente” alle istanza presentate al Riscossore successivamente al 22 ottobre 2015 (vedi anche Circolare Direzione Centrale di Equitalia n. 98/2015). Le principali novità sono:
- È stata tolta la clausola aperta “qualsiasi altra causa di inesigibilità del credito”; Il termine per la presentazione dell’istanza passa da 90 a 60 giorni decadenziali;
- Nelle more della risposta dell’Ente impositore resta sospeso il termine di 200 giorni decorsi i quali il pignoramento perde efficacia;
- Il termine di 220 giorni, dalla spedizione dell’istanza, per l’annullamento dei debiti a ruolo se non arriva la risposta dell’Ente, non opera nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o per sentenza non definitiva di annullamento del credito;
- È stata espressamente preclusa la possibilità di reiterare l’istanza;
- Il Riscossore dovrà, entro il termine di 10 giorni, anche avvisare il contribuente di avere trasmesso la sua richiesta all’Ente, con posta prioritaria o elettronica certificata.
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